Spedisci informazioni, non pubblicità, usa liste di indirizzi costruite personalmente, rendi la cancellazione agevole, proponi solo informazioni utili. Non spedire newsletter per vendere ma per mantenere i contatti.

Inviare mail ad utenti che non si sono iscritti volontariamente e in modo verificabile, significa fare spam. E’ vietato dalla legge. Non importa quale sia il contenuto del messaggio, spedire spam ha effetti negativi sulla reputazione aziendale. Spesso le newsletter non sono amate da chi le riceve, evitate di essere cestinati, personalizzatele, scrivetene poche ed interessanti.

Per creare una newsletter piacevole servono competenze, anche grafiche. La facilità con cui si possono inviare mail non è garanzia di qualità. E’ fondamentale analizzare gli invii con statistiche: se spedite 500 mail dovete sapere in quanti l’hanno letta.

CONSIGLIATO


  • Fornire informazione, non pubblicità
  • Liste costruite personalmente nel tempo
  • Cancellazione agevolata
  • Target più preciso possibile
  • Usarle e per dare servizi ai clienti

  • Obiettivo: informare
  • Accettazione alle mail di risposta

SBAGLIATO


  • Contenuto chiaramente pubblicitario
  • Utilizzo d’indirizzi in liste acquistate
  • Cancellazione difficoltosa
  • Target più numeroso possibile
  • Usarle perché è un mezzo economico

  • Obiettivo: vendere
  • Mittente “noreply”

4 modi per spedire newsletter

Ci sono diversi modi per spedire Newsletter, ognuno di essi ha vantaggi e svantaggi:

  1. dal proprio PC con il normale client di Posta (es. Outlook)
  2. dal proprio PC con programmi appositi (es.sendblaster.com)
  3. da proprio sito web con software realizzato appositamente
  4. con servizi dedicati, es.:  MailUp – MailChimp – ZohoCampaignsVoxMail

Per non finire nello SPAM

  • spedisci di preferenza a chi sei sicuro che l’apprezzi
  • cura l’ortografia, evita di usare troppi punti esclamativi o caratteri MAIUSCOLI
  • includi un testo del tuo messaggio, evita di usare solo un’immagine
  • fai i test, iscriviti ad alcuni servizi di posta gratuita (Gmail, Yahoo! Mail, Hotmail, etc.), verifica che i tuoi messaggi arrivino a destinazione e analizza come si vedono in tali servizi.

E’ contro la legge spedire newsletter promozionali senza un CHIARO ed ESPLICITO consenso.

Da una comunicazione del Garante, luglio 2016:

“No alle newsletter promozionali senza consenso. È quanto ha riaffermato il Garante per la privacy affrontando il caso di un utente che lamentava la ricezione sulla propria mail di una newsletter a carattere promozionale proveniente dall’indirizzo di posta elettronica di una società che opera nell’e-commerce… La comunicazione, giunta all’utente dopo l’acquisto online di alcuni prodotti sul sito della società, era stata inviata senza che avesse fornito un esplicito e specifico consenso al ricevimento di materiale pubblicitario. Una procedura più volte sanzionata dall’Autorità perché in aperta violazione con quanto stabilito dal Codice sulla protezione dei dati personali.

Dalle verifiche effettuate dall’Autorità sul sito dell’azienda è emerso che gli utenti non solo non potevano esprimere uno specifico consenso per le finalità di marketing ma erano per di più impossibilitati a procedere all’acquisto di un prodotto senza aver prima fornito un generico consenso al “trattamento dei dati personali”. Inoltre, dai riscontri è risultato che anche l’informativa fornita dalla società presentava profili di inidoneità, non specificando le modalità di contatto per lo svolgimento di attività a contenuto promozionale.

Il Garante ha quindi vietato alla società l’ulteriore trattamento per finalità di marketing dei dati personali raccolti in assenza di idonea informativa e di consenso legittimamente manifestato, imponendole, inoltre, la riformulazione del form con il quale si chiede il consenso, l’integrazione del testo con le modalità utilizzate per il contatto promozionale e, infine, l’adozione delle misure opportune affinché la manifestazione del consenso da parte degli interessati al trattamento per finalità di marketing non sia condizione necessaria per il perfezionamento dell’acquisto tramite sito web…”

Pubblicato in prima stesura il 10 febbraio 2011 – ultima revisione il 4 maggio 2020

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